Art. 5.
(Disposizioni finanziarie).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 6.300 milioni di euro per l'anno 2008, a 8.400 milioni di euro per l'anno 2009 e a 9.135 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede:

          a) mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2008 e 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 415.200.000 euro per l'anno 2008 e a 610.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a 82.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 100.000.000 di euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, quanto a 89.000.000 di euro per l'anno 2008 e a 102.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a 51.000.000 di euro per l'anno 2008 e a 48.000.000 di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero della salute, quanto a 2.800.000 euro per l'anno 2008 e a 7.800.000 euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti, quanto a 260.000.000 di euro per l'anno 2008 e a 150.200.000 euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale;

          b) per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, è accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare una quota, pari, rispettivamente, a 4.572.000 euro, a 5.031.000 euro e a 4.922.000 euro, delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato, anche con riferimento alle autorizzazioni di spesa predeterminate

 

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legislativamente, con esclusione del comparto della radiodiffusione televisiva locale, relative a consumi intermedi (categoria 2), a trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche (categoria 4), con esclusione dei trasferimenti a favore della protezione civile, del Fondo ordinario delle università statali, degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli organi costituzionali, ad altri trasferimenti correnti (categorie 5, 6 e 7), con esclusione dei trasferimenti all'estero aventi natura obbligatoria, delle pensioni di guerra e altri assegni vitalizi, delle erogazioni agli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché alle confessioni religiose di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, ad altre uscite correnti (categoria 12) e alle spese in conto capitale, con esclusione dei trasferimenti in favore della protezione civile, di una quota pari al 50 per cento dello stanziamento del Fondo per le aree sottoutilizzate, dei limiti di impegno già attivati, delle rate di ammortamento mutui, dei trasferimenti agli enti territoriali e delle acquisizioni di attività finanziarie. Ai fini degli accantonamenti complessivi indicati dalla presente lettera, le dotazioni iscritte nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono accantonate e rese indisponibili, in maniera lineare, per un importo complessivo di 40.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, su proposta dei Ministri competenti, entro il 31 marzo di ciascun anno del biennio 2008-2009, possono essere disposte variazioni degli accantonamenti di cui alla presente lettera, anche interessando diverse unità previsionali relative alle suddette categorie con invarianza degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione, restando preclusa la possibilità di utilizzo di risorse di conto capitale per disaccantonare risorse di parte corrente. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per le conseguenze di carattere finanziario.
 

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Il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può comunicare all'Ufficio centrale del bilancio ulteriori accantonamenti aggiuntivi delle dotazioni delle unità previsionali di parte corrente del proprio stato di previsione, fatta eccezione per le spese obbligatorie e per quelle predeterminate legislativamente, da destinare a consuntivo, per una quota non superiore al 30 per cento, ad appositi fondi per l'incentivazione, mediante contrattazione integrativa, del personale dirigente e non dirigente che abbia contribuito direttamente al conseguimento degli obiettivi di efficienza e di razionalizzazione dei processi di spesa. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono ridotte, in maniera lineare, per un importo complessivo pari a euro 335,4 milioni per l'anno 2008 e a euro 11,4 milioni per l'anno 2009;

          c) a decorrere dall'anno 2010, si provvede inoltre ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorenti variazioni di bilancio.